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Categoria: Formazione

Formazione in materia di sicurezza sul lavoro

  • Vengono mai eseguite operazioni su parti elettriche (anche molto brevi) dal vostro personale interno?

    Vengono mai eseguite operazioni su parti elettriche (anche molto brevi) dal vostro personale interno?

    Gli art. 83 e 84 del D.Lgs. 81/08 definiscono gli obblighi del datore di lavoro e le misure di prevenzione e protezione che questi deve adottare in caso di lavori in prossimità di parti attive, o in generale quando è presente un rischio elettrico residuo.

    Il decreto rimanda direttamente alla normativa tecnica pertinente e quindi in particolare alla norma CEI 11-27, che definisce con precisione le misure di prevenzione e protezione da adottare e soprattutto capacità e formazione minima che i lavoratori interessati devono avere.

    Il tema del rischio elettrico è molto delicato: molto spesso il datore di lavoro affida a ditte esterne specializzate tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria pensando che il problema sia così risolto. In realtà vengono comunque eseguite dal personale interno moltissime variegate piccole attività per garantire la normale produzione, soprattutto in occasione di piccoli fermi macchina. Queste piccole attività comportano sempre un’esposizione del personale al rischio elettrico, che per sua natura è grave.

    Il fatto di non prevedere adeguate procedure di lavoro e soprattutto di non assicurare un’adeguata formazione del personale preposto ai lavori mette il datore di lavoro, in caso di infortunio, in una posizione difficilmente difendibile.

    Alla luce di ciò consigliamo quantomeno di eseguire, sul ristretto gruppo di persone che eseguono attività su parti elettriche, il corso previsto dalla CEI 11-27 (cosiddetto corso “PES/PAV”, di 16 ore) e di procedere poi all’identificazione dei ruoli e alla formalizzazione delle procedure di lavoro.

    Potete segnalarci eventuali vostre necessità o chiederci chiarimenti in proposito contattando il vostro referente di Ancora Srl o scrivendoci alla mail: info@ancorasrl.com.

  • Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanici e obbligo formazione continua

    Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanici e obbligo formazione continua

    Nell’ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti, approvato il 26 novembre 2016, è stato previsto un coinvolgimento dei lavoratori, nel triennio 2017 – 2019, in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro-capite.

    Entro la fine del 2018 è importante che ogni azienda pianifichi la formazione e ne informi i lavoratori, altrimenti ogni lavoratore potrà agire in autonomia (diritto soggettivo) per completare la sua formazione, e l’azienda dovrà riconoscergli fino a 16 ore e fino a 300 euro per partecipare ad iniziative formative finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali, linguistiche, digitali, tecniche o gestionali, impiegabili nel contesto lavorativo dell’azienda.

    Tale obbligo è contenuto nell’art. 7 della Sezione Quarta – Titolo VI del citato CCNL, ed è inoltre specificato che la formazione in materia di sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 non è computabile nella formazione continua dei lavoratori.

    Per venire incontro alle problematiche delle aziende metalmeccaniche legate alla organizzazione della formazione sopra indicata, ANCORA S.R.L. ha elaborato una proposta che venga incontro ai principi del CCNL ma anche alle esigenze dell’azienda, con una diversificata proposta di corsi grazie ai quali la la formazione del lavoratore possa avere anche una ricaduta positiva all’interno dell’azienda stessa.

    Siamo a disposizione per un incontro nel quale illustrarvi le varie possibilità per ottemperare a quanto previsto dal vostro CCNL.

    P.S.: analogo obbligo è contenuto nel CCNL della Metalmeccanica P.I. – CONFAPI del 3 luglio 2017, per i dipendenti della piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti.