E’ stato già pubblicato dall’Inail il nuovo modello OT23 (ex OT24) per l’ottenimento della riduzione del tasso Inail che ha come presupposto la realizzazione, da parte delle aziende che ne vogliono usufruire, di interventi migliorativi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La strada maestra per l’ottenimento della riduzione rimane l’implementazione di un SGSL (sistema di gestione della sicurezza).
Per i dettagli vi rimandiamo alla notizia https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-ot23-nuovo-modulo.html
Modulo di domanda anno 2020
Guida alla compilazione – anno 2020
Categoria: Sicurezza sul lavoro
Sicurezza sul lavoro
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OT23 per il 2020 per l’ottenimento della riduzione del tasso Inail
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Il nuovo servizio telematico INAIL Civa è disponibile
Finalmente ci sono le condizioni per poter regolarizzare tutti gli adempimenti relativi alla denuncia di impianti, verifiche periodiche.
L’ INAIL, dallo scorso 27 maggio, ha infatti reso operativo il portale CIVA che è diventato l’unico canale attraverso il quale potranno essere gestite le seguenti attività:
- Denuncia di impianti di messa a terra;
- Denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- Messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- Riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
- Prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
- Messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- Messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- Approvazione del progetto e verifica impianti di riscaldamento.
Apparentemente è un nuovo appesantimento delle procedure, in realtà lo strumento si rivela molto efficace, eliminando tutte le inefficienze dell’INAIL nel dar seguito alle comunicazioni ricevute. L’attività dell’INAIL è coperta interamente dal portale, mentre rimangono a carico del datore di lavoro:
- l’utilizzo corretto del portale;
- il reperimento della documentazione tecnica delle attrezzature.
Ancora Srl può offrirvi un utile supporto per tutte le attività di censimento delle attrezzature, analisi della documentazione presente e utilizzo del portale CIVA.
Se con l’occasione ritenete di fare definitivamente chiarezza su tutte le scadenze amministrative in materia di sicurezza e ambiente, Ancora Srl vi può assistere sia nel censimento e nella verifica iniziale sia sulla gestione delle scadenze con il software Ancora Reminder, studiato appositamente per questo scopo.
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Riduzione del tasso INAIL: come migliorare a costo zero.
Ogni anno l’INAIL, attraverso la presentazione del modello OT24, dà la possibilità alle aziende di chiedere la riduzione del tasso medio di tariffa se sono stati svolti, nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, degli interventi migliorativi della condizione di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Questi interventi devono essere sempre migliorativi rispetto all’anno prima, e quindi non è possibile riproporli semplicemente di anno in anno. L’unica possibilità per l’ottenimento continuativo della riduzione del tasso è quella di adottare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza, implementando una delle modalità riportate nel modello OT24.
L’indirizzo generale è quindi quello di favorire l’adozione di sistemi di gestione nel convincimento che siano un moderno strumento per il miglioramento effettivo dell’organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurando all’azienda un benefit economico che le permetta di ammortizzare la spesa in pochi anni.
In particolare, la riduzione del tasso varia dal 5% per aziende con più di 200 lavoratori fino al 28% per aziende fino a 10 lavoratori. Per aziende tra gli 11 e i 50 lavoratori la riduzione è del 18%.
L’implementazione di un sistema di gestione della sicurezza richiede ovviamente del tempo, e quindi consigliamo alle aziende di attivarsi al più presto in modo da arrivare pronti per la presentazione della domanda del 2020.
A QUESTO LINK è possibile accedere alla sezione del sito INAIL dedicata alla presentazione della domanda.
Ancora Srl è disponibile a darvi tutta l’assistenza necessaria sia per l’implementazione e mantenimento del sistema di gestione che per la richiesta di riduzione tramite presentazione del modello OT24.
Contatta il tuo referente Ancora Srl per avere più precise indicazioni sul caso.
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Vengono mai eseguite operazioni su parti elettriche (anche molto brevi) dal vostro personale interno?
Gli art. 83 e 84 del D.Lgs. 81/08 definiscono gli obblighi del datore di lavoro e le misure di prevenzione e protezione che questi deve adottare in caso di lavori in prossimità di parti attive, o in generale quando è presente un rischio elettrico residuo.
Il decreto rimanda direttamente alla normativa tecnica pertinente e quindi in particolare alla norma CEI 11-27, che definisce con precisione le misure di prevenzione e protezione da adottare e soprattutto capacità e formazione minima che i lavoratori interessati devono avere.
Il tema del rischio elettrico è molto delicato: molto spesso il datore di lavoro affida a ditte esterne specializzate tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria pensando che il problema sia così risolto. In realtà vengono comunque eseguite dal personale interno moltissime variegate piccole attività per garantire la normale produzione, soprattutto in occasione di piccoli fermi macchina. Queste piccole attività comportano sempre un’esposizione del personale al rischio elettrico, che per sua natura è grave.
Il fatto di non prevedere adeguate procedure di lavoro e soprattutto di non assicurare un’adeguata formazione del personale preposto ai lavori mette il datore di lavoro, in caso di infortunio, in una posizione difficilmente difendibile.
Alla luce di ciò consigliamo quantomeno di eseguire, sul ristretto gruppo di persone che eseguono attività su parti elettriche, il corso previsto dalla CEI 11-27 (cosiddetto corso “PES/PAV”, di 16 ore) e di procedere poi all’identificazione dei ruoli e alla formalizzazione delle procedure di lavoro.
Potete segnalarci eventuali vostre necessità o chiederci chiarimenti in proposito contattando il vostro referente di Ancora Srl o scrivendoci alla mail: info@ancorasrl.com.
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Invito ad incontro con avvocato penalista
Ancora Srl è lieta di avvisarvi che abbiamo organizzato un incontro, pensato per datori di lavoro e loro soci o collaboratori, riguardante due temi piuttosto delicati in materia di infortuni sul lavoro:
- Definizione di Datore di Lavoro; scelta del DL (unico, più persone, intero consiglio di amministrazione); criteri per una identificazione univoca e corretta del DL;
- Iter in caso di infortunio con lesioni gravi o gravissime e possibili conseguenze giuridiche (penali, civili, amministrative); dettaglio su conseguenze penali e possibili scenari.
Il relatore sarà l’Avv. Domenico Riposati dello Studio Legale Associato Avv. Riposati & Stevanin, che porterà esperienze dirette di procedimenti penali da lui seguiti, riguardanti casi di infortuni sul lavoro.
L’incontro è gratuito, e si terrà il giorno 11 ottobre 2018 alle ore 16.30 presso e in collaborazione con ONPPI S.n.c. in vicolo Cadore 29, 31020 a San Vendemiano (TV).
Essendo il numero di posti disponibili limitato, se siete interessati vi chiediamo di confermare la vostra presenza compilando il seguente modulo: -

Scaffalature: obblighi e diritti
Nell’obbligo di valutazione di tutti i rischi da parte del datore di lavoro, compresi la scelta delle attrezzature di lavoro e la sistemazione dei luoghi di lavoro, ormai rientra anche la valutazione delle scaffalature di magazzino (portapallett, drive-in, ecc…) da un punto di vista non solo statico ma anche sismico.
Soprattutto dopo il sisma del 2012 in Emilia Romagna risulta importante per un datore di lavoro previdente verificare l’adeguatezza delle scaffalature messe a disposizione dei lavoratori, ciò in coerenza con l’obbligo di conseguire progressivamente il massimo livello di sicurezza possibile rispetto alle conoscenze attuali e alle norme esistenti.
A differenza dei soppalchi, per i quali sono necessari anche il collaudo e la denuncia al Genio Civile, le scaffalature (non autoportanti) non sono equiparate a veri e propri edifici; pur tuttavia sono numerosi gli obblighi spettanti al fornitore, che spesso non ottempera:
- consegnare la relazione di calcolo statica e sismica, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, e targhe di portata;
- garantire personale formato per l’installazione della scaffalatura, oppure fornire istruzioni di assemblaggio e montaggio;
- fornire istruzioni per la modifica della configurazione;
- effettuare l’installazione a regola d’arte e rilasciare il Certificato di regolare esecuzione.
Nei casi in cui non sia disponibile in azienda la presente documentazione, la responsabilità di eventuali mancanze ricade sul datore di lavoro che ha omesso di fornire al lavoratore attrezzature adeguate alle norme vigenti.
Inoltre, la UNI EN 15635:2009 (Sistemi di stoccaggio statici di acciaio – Utilizzo e manutenzione dell’attrezzatura di immagazzinaggio) dà al datore di lavoro la possibilità di identificare un Responsabile delle attrezzature di magazzino (PRSES – Person Responsible for Storage Equipment Safety) che va formato e avrà come compiti:
- identificare, contattare e dialogare con il fornitore;
- praticare l’addestramento per il mantenimento della scaffalatura in sicurezza;
- conoscere i pericoli sulla base di una valutazione dei rischi;
- adottare le precauzioni necessarie per ridurre o eliminare i rischi.
Nella pratica sarà colui che garantisce l’effettuazione delle ispezioni settimanali delle scaffalature (obbligo ai sensi del punto 9.4.2.2. della UNI 15635) con tenuta di documentazione scritta, verificando danni da urto, non verticalità dei montanti, condizioni del pavimento, posizioni dei carichi e degli accessori…
Una persona tecnicamente competente dovrà inoltre eseguire ispezioni ad intervalli non maggiori di 12 mesi, con resoconto scritto consegnato al PRSES con le osservazioni e le proposte degli interventi ritenuti necessari.
Vi raccomandiamo quindi di:
- richiedere al fornitore, quantomeno per le nuove scaffalature, i documenti sopra indicati, che sarebbe comunque obbligato a redigere e consegnarvi;
- avere solo personale specificamente formato che opera con le scaffalature (sull’uso delle attrezzature, sul corretto posizionamento della merce, sul riconoscere eventuali danni o problemi alle scaffalature…) e tenere un registro dei danni alle stesse, effettuando i relativi declassamenti, se necessari.
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Uso di scale portatili in azienda
Nella maggior parte delle aziende il rischio di caduta da scale portatili è trascurato, quasi sempre perché l’uso è spesso sporadico e legato ad attività di saltuaria manutenzione.
Spesso in fase di redazione del D.V.R. l’uso di scale è escluso o non se ne fa menzione, nonostante esse siano presenti in azienda.Proprio per questo vogliamo evidenziare alcune indicazioni di massima sull’uso delle scale:
- Il rischio di caduta del lavoratore da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile rientra nel rischio di caduta dall’alto, per cui bisogna attivarsi con il rispetto degli art. 111 e seguenti del D.Lgs. 81/08;
- Il datore di lavoro deve assicurarsi che le scale a pioli siano utilizzate, quale posto di lavoro in quota, solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego;
- Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o con inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno;
- E’ opportuno che le scale siano corredate di dichiarazione del costruttore di conformità alla norma UNI EN 131-2, recentemente aggiornata con la nuova versione del 2017, che specifica le caratteristiche generali di progettazione, i requisiti e i metodi di prova per le scale portatili. Diversamente è onere del datore di lavoro verificare che le scale in uso abbiano tutti i requisiti costruttivi previsti dalla legge;
- E’ importante che il lavoratore riceva formazione sull’uso delle scale, preferibilmente anche mediante la consegna di un’istruzione operativa.
Per approfondimenti si veda anche la documentazione dell’INAIL sulle scale portatili.
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Denuncia infortuni
Dal prossimo 12 ottobre 2017 i datori di lavoro avranno l’obbligo di comunicare in via telematica all’INAIL, a solo fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (finora l’obbligo partiva da un’assenza superiore a tre giorni).
In attesa di eventuali indicazioni più specifiche da parte dell’INAIL, per adempiere a tale obbligo le aziende dovranno utilizzare la medesima applicazione (“Denuncia/comunicazione di infortunio”) messa a disposizione dall’Istituto sul proprio sito per la denuncia, a fini assicurativi, degli infortuni con assenza dal lavoro superiore a tre giorni. La comunicazione deve essere inviata entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
Il D.lgs. 81/08 prevede, in caso di violazione del nuovo obbligo di comunicazione, le seguenti sanzioni:
- sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro per gli infortuni superiori a tre giorni;
- sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro per gli infortuni superiori ad un giorno.
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Defibrillatori obbligatori per le Asd
Il 26 giugno 2017 è stato firmato il decreto congiunto tra il ministro della salute Lorenzin e quello dello sport Lotti, che prevede l’obbligo, dal 1 luglio di quest’anno, della presenza di defibrillatori in tutti gli impianti sportivi, anche quelli dilettantistici.
Con questo decreto entra infatti in vigore il Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013, “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.
Il decreto prevede, in particolare, che nelle società sportive dilettantistiche sia presente una persona debitamente formata all’uso del defibrillatore durante le gare e gli allenamenti. Spetta alle stesse associazioni e società accertare la presenza del defibrillatore all’interno dell’impianto sportivo e la sua regolare manutenzione, nonché la presenza della persona debitamente formata.
Escluse dall’ambito di applicazione del decreto le attività sportive a «ridotto impegno cardiocircolatorio», come tiro, golf o bowling, nonché le attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi.
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Regolamento CLP e Valutazione rischio chimico
Il regolamento europeo n° 1272/2008 “CLP” (Classification, Labelling and Packaging) è entrato un vigore il 20 gennaio 2009 e prevede l’armonizzazione al sistema mondiale dei criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche e delle loro miscele.
E’ un regolamento molto importante per tutte le aziende che impiegano o producono sostanze chimiche e il periodo di transizione per la sua entrata in vigore dura da più di 8 anni.
Il 1° giugno 2017 scade l’ultima data prevista da questa transizione: dopodiché anche le miscele già classificate, etichettate, imballate e immesse sul mercato in base al precedente regolamento (DPP, in vigore fino al 1° giugno 2015) dovranno essere rietichettate e reimballate. Non sarà pertanto ammessa la presenza di pittogrammi o frasi di rischio relativi al precedente regolamento, quali, ad esempio, quelli qui di seguito esemplificati:

R 10: Infiammabile
R 11: Facilmente infiammabile
R 12: Estremamente infiammabile
Evidenziamo come il CLP, unito all’altro regolamento complementare n° 1907/2006 “REACH”, abbiano di fatto comportato una vera e propria rivoluzione nella classificazione delle sostanze e delle miscele chimiche, e soprattutto dei criteri di valutazione della loro pericolosità, con la definizione delle “indicazioni di pericolo – H” che hanno sostituito le precedenti “frasi di rischio – R”.
È pertanto essenziale che ogni azienda verifichi di avere tutte le schede di sicurezza aggiornate, redatte in italiano secondo i criteri dei nuovi Regolamenti citati. Tutte le informazioni ivi contenute devono essere messe a disposizione dei lavoratori che utilizzano o vengono in contatto con esse. Inoltre si rende necessaria una revisione della valutazione del rischio chimico quantomeno alla luce delle nuove informazioni contenute nelle schede di sicurezza aggiornate.
Per approfondimenti:
Guida dell’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche)
Sito dell’EU-OSHA (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro)