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Categoria: Valutazione dei rischi

Valutazione dei rischi e DVR

  • Uso di scale portatili in azienda

    Uso di scale portatili in azienda

    Nella maggior parte delle aziende il rischio di caduta da scale portatili è trascurato, quasi sempre perché l’uso è spesso sporadico e legato ad attività di saltuaria manutenzione.
    Spesso in fase di redazione del D.V.R. l’uso di scale è escluso o non se ne fa menzione, nonostante esse siano presenti in azienda.

    Proprio per questo vogliamo evidenziare alcune indicazioni di massima sull’uso delle scale:

    • Il rischio di caduta del lavoratore da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile rientra nel rischio di caduta dall’alto, per cui bisogna attivarsi con il rispetto degli art. 111 e seguenti del D.Lgs. 81/08;
    • Il datore di lavoro deve assicurarsi che le scale a pioli siano utilizzate, quale posto di lavoro in quota, solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego;
    • Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o con inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno;
    • E’ opportuno che le scale siano corredate di dichiarazione del costruttore di conformità alla norma UNI EN 131-2, recentemente aggiornata con la nuova versione del 2017, che specifica le caratteristiche generali di progettazione, i requisiti e i metodi di prova per le scale portatili. Diversamente è onere del datore di lavoro verificare che le scale in uso abbiano tutti i requisiti costruttivi previsti dalla legge;
    • E’ importante che il lavoratore riceva formazione sull’uso delle scale, preferibilmente anche mediante la consegna di un’istruzione operativa.

    Per approfondimenti si veda anche la documentazione dell’INAIL sulle scale portatili.

  • Regolamento CLP e Valutazione rischio chimico

    Regolamento CLP e Valutazione rischio chimico

    Il regolamento europeo n° 1272/2008 “CLP” (Classification, Labelling and Packaging) è entrato un vigore il 20 gennaio 2009 e prevede l’armonizzazione al sistema mondiale dei criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche e delle loro miscele.

    E’ un regolamento molto importante per tutte le aziende che impiegano o producono sostanze chimiche e il periodo di transizione per la sua entrata in vigore dura da più di 8 anni.

    Il 1° giugno 2017 scade l’ultima data prevista da questa transizione: dopodiché anche le miscele già classificate, etichettate, imballate e immesse sul mercato in base al precedente regolamento (DPP, in vigore fino al 1° giugno 2015) dovranno essere rietichettate e reimballate. Non sarà pertanto ammessa la presenza di pittogrammi o frasi di rischio relativi al precedente regolamento, quali, ad esempio, quelli qui di seguito esemplificati:

    R 10: Infiammabile

    R 11: Facilmente infiammabile

    R 12: Estremamente infiammabile

    Evidenziamo come il CLP, unito all’altro regolamento complementare n° 1907/2006 “REACH”, abbiano di fatto comportato una vera e propria rivoluzione nella classificazione delle sostanze e delle miscele chimiche, e soprattutto dei criteri di valutazione della loro pericolosità, con la definizione delle “indicazioni di pericolo – H” che hanno sostituito le precedenti “frasi di rischio – R”.

    È pertanto essenziale che ogni azienda verifichi di avere tutte le schede di sicurezza aggiornate, redatte in italiano secondo i criteri dei nuovi Regolamenti citati. Tutte le informazioni ivi contenute devono essere messe a disposizione dei lavoratori che utilizzano o vengono in contatto con esse. Inoltre si rende necessaria una revisione della valutazione del rischio chimico quantomeno alla luce delle nuove informazioni contenute nelle schede di sicurezza aggiornate.

    Per approfondimenti:

    Guida dell’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche)

    Sito dell’EU-OSHA (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro)